La Suprema Corte afferma che ai fini retributivi sussiste per il medico il divieto dei turni di pronta disponibilità sostitutiva nei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, di cui all’art. 17, comma 3, del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica del 3.11.2005, a causa dell’impossibilità di garantire attraverso quella prestazione la continuità assistenziale.
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