La Suprema Corte ha affermato che è consolidato il principio secondo cui non è configurabile come svolgimento di mansioni superiori l’attività del dirigente medico di fatto preposto a struttura complessa, e secondo cui al medesimo non spetta l’integrale trattamento previsto in favore di chi risulti legalmente incaricato di tale direzione, ma solo l’indennità di sostituzione ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale (Cass. n. 15577/2015; Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 584/2016; Cass. n. 9879/2017; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 91/2019; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021; Cass. n. 23195/2021; Cass. 27241/2024; Cass. n. 15744/2024).
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