La Suprema Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 368 del 1999, che ha introdotto il contratto di formazione specialistica con relativa copertura previdenziale, trova applicazione solo a partire dall’anno accademico 2006-2007. Pertanto, non sussiste alcun diritto alla copertura previdenziale per i medici specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni antecedenti l’anno accademico 2006-2007, rimanendo applicabile la normativa di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, che non prevedeva tale copertura.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che non vi è né violazione della normativa sovranazionale né lesione del canone costituzionale di ragionevolezza quanto all’esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l’incremento previsto nell’esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo.