La Suprema Corte ha respinto il ricorso di una struttura sanitaria che aveva licenziato il medico poiché, durante la malattia, aveva effettuato brevi visite presso il suo studio. Infatti, il fatto che sanitario durante il periodo di assenza per malattia conseguente a due interventi di natura cardiovascolare subiti, si fosse dedicato per due soli pomeriggi per due ore e mezza ciascuno ad attività lavorativa libero professionale, non costituisce elemento indiziario dell’insussistenza della malattia, poiché l’impegno richiesto da tale attività non era paragonabile per tempi e responsabilità a quello che sarebbe stato richiesto al medico per eseguire la propria prestazione lavorativa in regime full time presso la struttura sanitaria. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità doveva escludersi che tale limitata attività esterna comportasse violazione di obblighi contrattuali generali di correttezza e buona fede, diligenza e fedeltà, poiché la malattia non produce l’incompatibilità assoluta di qualsiasi attività ma solo di quelle che possano incidere negativamente sul recupero delle energie psicofisiche, così ritardando la guarigione e il rientro in servizio, aspetti da escludersi nel caso di specie essendo il dipendente rientrato in servizio al termine del periodo di malattia.
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