Corte di Cassazione, Ordinanza 29/03/2026, n. 7577 – Responsabilità medica – CTU collegiale

La Suprema Corte ha affermato che l’art. 15 della legge c.d. Gelli-Bianco, nella parte in cui rileva la necessità che in materia di responsabilità sanitaria la consulenza tecnica sia espletata da un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti, impone al giudice di adeguarsi a tale previsione e di nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali, essendo la sua formulazione assai chiara nel porre l’accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari.

Il suddetto art. 15 è volto a introdurre una cogente indicazione del legislatore, segnatamente consistente nell’imposizione del requisito della “collegialità qualificata” dell’apporto tecnico nella materia della responsabilità sanitaria; una “collegialità qualificata” (resa attraverso la congiunta e necessaria partecipazione dei rappresentanti del sapere medico-legale e di quello medico-specialistico nella materia trattata) destinata a tradurre una specifica valutazione, predeterminata del legislatore, di irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori, ove espletati in difformità ai requisiti che l’art. 15 impone. Tale predeterminata valutazione del legislatore è dunque destinata ad anteporsi a quella che (in punto di fatto, ossia in ordine alla sufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire) risulta di regola affidata al giudice del merito.

La mancata osservanza del requisito della necessaria “collegialità qualificata” della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall’art. 15, comma 1, della legge n. 24 del 2017 e, come tale, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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