La Suprema Corte ha affermato che non solo la specializzazione in Italia in “cardiochirurgia” o “angiochirurgia” ma anche quella in “chirurgia vascolare” sia da ritenere inclusa negli elenchi delle Direttive, e ciò per il solo fatto della sua piena corrispondenza nominale alla categoria di specializzazione indicata nella Direttiva n. 75/362/Cee, senza che occorra dunque allegare o dimostrare l’equipollenza tra quest’ultima specializzazione e quella in angio-chirurgia.
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