Le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d’opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, che trova la propria fonte normativa nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740 del 1970, le quali si pongono come norme speciali
