Corte di Cassazione, Ordinanza 7/10/2025, n. 26923 – Dirigenti medici

La Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro è tenuto a risarcire gli eredi di un medico deceduto per infarto, attribuendo il decesso allo stress professionale causato da turni eccessivi e condizioni lavorative usuranti.

Attesa la sussistenza del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno ricollegabile non al singolo episodio, ma all’incidenza dell’intero atteggiarsi del rapporto di lavoro caratterizzato da un lato da turni altamente stressanti, dall’altro dalla insussistenza di pregresse patologie aventi incidenza causale ed ancora dall’avvenuto riconoscimento dell’equo indennizzo, è da rilevarsi che nel caso di specie l’inadempimento del datore di lavoro non viene accertato dalla Corte territoriale sulla base dell’erronea affermazione che il dipendente non avesse assolto all’onere probatorio del nesso causale, come invece accertato in sede di riconoscimento della causa di servizio, con conseguente mancata valutazione della condotta datoriale in termini di inadempimento dell’obbligo contrattuale di tutelare l’integrità fisica del lavoratore. Pertanto, il datore di lavoro aveva l’onere di provare che il danno, pur eziologicamente riconducibile alla prestazione di lavoro, è stato determinato da impossibilità della (esatta) prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).

La Cassazione ribadisce, quindi, il principio secondo cui in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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