La Cassazione ha affermato che il medico che commette reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1, c.p.) è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale. Dunque, non è esclusa la responsabilità civile del medico in presenza di un fatto-reato che tutela un bene giuridico diverso dall’integrità psicofisica, distinguendo così la “persona offesa” (soggetto titolare del bene giuridico protetto che nel rifiuto di atti d’ufficio è la P.A il cui normale e tempestivo funzionamento viene tutelato dalla norma penale) dal “danneggiato” dal reato (ogni soggetto che dal reato abbia subito un danno).
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