Corte di Cassazione ordinanza n.18283/2021 – Consenso informato

La Suprema Corte ha affermato che al fine di non incorrere in responsabilità, il medico è tenuto ad assolvere l’onere di fornire al paziente un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, con riferimento in particolare al tipo di terapia da effettuarsi e alle relative possibili complicanze, ivi compresa quella affettivamente verificatasi, ai fini della libera e consapevole autodeterminazione del medesimo in ordine alla relativa accettazione, una volta reso edotto delle alternative prospettabili in ragione del completo quadro della vicenda.

 

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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