La Suprema Corte ha affermato che il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art. 1 della legge n. 409/1985, ha svolto attività illecita ai fini dell’art. 14 della I. 24 dicembre 1993 n. 537 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile.
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