La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 1, comma 4, lett. c), della L. 3 agosto 2007, n. 120, prevede tra le modalità di gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, la determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati a tale gestione, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. Pertanto, secondo la Cassazione, dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che, in materia di remunerazione e trattamento economico di tale attività, non siano consentite determinazioni unilaterali da parte dell’azienda datrice di lavoro.
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