CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Attività Intramoenia: reato di peculato del medico. Il medico che eserciti attività intramoenia non è di per sé pubblico ufficiale ma lo diviene nel momento in cui provveda alla percezione degli onorari da riversare nelle casse dell’ente di appartenenza o per la quota ad esso ente dovuto od anche per l’intero laddove la quota di spettanza del medico gli venga versata tramite stipendio (sentenza nr. 20030/14).
FATTO: La Corte di Appello di Genova con sentenza del 12 aprile 2012 confermava la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato dal gip del Tribunale di Sanremo nei confronti di —- per il reato di peculato in quanto, quale medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale ed abilitato dalla Asl di —– ad espletare attività medico professionale intramuraria in uno studio medico privato, ometteva di rilasciare regolare ricevuta a vari pazienti dai quali incassava direttamente l’onorario, così appropriandosi anche della quota di spettanza dell’ente pubblico del 10%, per una somma totale accertata di Euro 460 circa. Fatti contestati quali commessi in ——-.Richiamando quanto accertato dal giudice di primo grado, si dava atto che la vicenda emergeva a seguito di accertamenti di evasione fiscale, dimostrata dalla mancata emissione di ricevute di pagamento e, quindi, dalla percezione di onorari in nero.Le ulteriori indagini svolte dimostravano che il ricorrente, operando nella predetta qualità di medico autorizzato alla attività in intra moenia "allargata" ovvero in una struttura esterna all’ospedale, era tenuto a versare il 10% degli onorari alla azienda sanitaria.Delle varie visite mediche oggetto di accertamento, ne venivano individuate 35 per le quali il ricorrente aveva rilasciato ricevute utilizzando i "ricettari" Asl. La Corte di Appello confermava la responsabilità per peculato.
DIRITTO: In tema di ricostruzione in diritto del ruolo del soggetto che esercita attività medica nel regime di "intramoenia", la sentenza di primo grado richiama giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il medico che eserciti attività in questa forma non è di per sè pubblico ufficiale ma lo diviene nel momento in cui provveda alla percezione degli onorari da riversare nelle casse dell’ente di appartenenza o per la quota ad esso ente dovuto od anche per l’intero laddove la quota di spettanza del medico gli venga versata tramite stipendio. Con riferimento al caso di specie la Corte ha rilevato “che nel periodo della maggior parte degli incassi cui è riferita la contestazione (26 su 32 visite) il ricorrente avesse in corso un rapporto con la Asl che prevedeva l’esercizio di attività in regime di intramoenia: che, quindi, al momento di ciascun incasso di onorari una quota era di spettanza dell’ente pubblico che, conseguentemente, il —-, nel ricevere gli onorari, svolgeva funzioni di pubblico ufficiale nel trattenerlo indebitamente commetteva il reato di peculato”.