CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Colpa medica: lesioni in concorso con l’equipe. Anche il medico che sia intervenuto occasionalmente per aiutare i colleghi risponde per le lesioni causate al paziente (sentenza nr. 35953/14).
FATTO: Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19/3/2009, condannò, riconosciuta a tutti l’attenuante di cui all’art. — bis c.p., equivalente alla contestata aggravante, —, — e — alla pena sospesa stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, ponendo, inoltre a carico di costoro provvisionali in favore delle parti civili, per avere procurato per colpa (la prima ed il terzo quali medici specialisti in ostetricia e ginecologia e la seconda quale ostetrica) al neonato —. la paralisi totale del plesso brachiale destro, con rottura extraforaminale delle radici C5, C6 e C7, ed avulsione delle radici C8 e D1, conseguita a distocia di spalla, con indebolimento permanente dell’organo della prensione e durata della malattia superiore ai 40 giorni. In particolare si rimproverava a tutti di non avere posto in essere le prescritte manovre di disimpegno della spalla del neonato ed inoltre, alla — di aver incitato reiteratamente la partoriente, nonostante l’evidenziata distocia, a spingere e al —, di aver praticato la controindicata manovra di Kristeller. La Corte d’appello di Milano con sentenza 14/2/2012, confermò la statuizione di primo grado.
DIRITTO: Destituita di fondamento deve ritenersi la proclamazione d’innocenza sul presupposto che la ricorrente, non componesse l’equipe e, trovatasi casualmente in sala parto, si fosse affidata alla maggiore esperienza del dott. —. Il primo asserto contrasta insanabilmente con i fatti, proponendo una ricostruzione a dir poco paradossale, secondo la quale in una struttura sanitaria pubblica la ripartizione dei compiti (la — asserisce che, visitata la partoriente al momento dell’ingresso, aveva poi presenziato casualmente al parto, collaborando incidentalmente) e il dovere di prestare la propria opera (ovviamente secondo le necessità del caso) sfugga allo schema operativo dell’equipe, sfumando in una non meglio precisato spontaneo aiuto solidaristico. La pretesa, poi, di andare esente da responsabilità sul presupposto che altro medico abbia più anzianità di servizio è radicalmente contraddetta dalla constatazione che entrambi i sanitari avevano la stessa specializzazione in ostetricia e ginecologia, cosicché deve escludersi che uno dei due, sol perché meno anziano, possa pretendere esonero dalla penale responsabilità per essersi fidato acriticamente della condotta professionale del collega, che avrebbe dovuto essere ben in grado di valutare e, se del caso, contrastare.