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Corte di Cassazione Penale: esercizio abusivo professione di odontoiatra

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Esercizio abusivo professione di odontoiatra: danno morale dal falso dentista, odontotecnici. La pratica medica da parte di un soggetto non abilitato lede direttamente tale affidamento, determinando, nel paziente, uno stato d’animo di ansia, per il timore di future evoluzioni negative per la propria salute, e quindi un danno morale (sentenza nr. 31129/14).

FATTO: —– e —– ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 15-5-13, nella parte in cui è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art 348 cp, limitatamente alla prestazione effettuata dal —-., che è un odontotecnico, con il consenso del V., odontoiatra, in data 2-12-2005, e consistente nella rilevazione dell’impronta dentaria.

DIRITTO:La Corte di Cassazione ha affermato che “il paziente che si rivolge a un medico abilitato per ottenere una prestazione fa affidamento sulla professionalità soggettiva e sui controlli che sia gli ordini professionali sia le autorità amministrative svolgono in merito alla competenza e adeguatezza dei sanitario. Ne deriva che la pratica medica da parte di un soggetto non abilitato lede direttamente tale affidamento, determinando, nel paziente, uno stato d’animo di ansia, per il timore di future evoluzioni negative per la propria salute, e quindi un danno morale. L’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità”.
La Corte ha inoltre rilevato che “neanche il ricorrente mette in dubbio che il prelievo dell’impronta dentaria esuli dalle competenze dell’odontotecnico e rientri in quelle dell’odontoiatra. E’ dunque priva di rilevanza, ai fini della definizione della regiudicanda, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente e fondata sulla inafferrabilità del discrimen fra le attività che possono essere espletate dall’odontotecnico e quelle riservate all’odontoiatra, atteso che è dei tutto incontroverso che il —. non fosse abilitato alla prestazione espletata”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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