CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Medico di turno presso il reparto di pronto soccorso: rifiuto di visitare e procedere al ricovero ospedaliero di un malato. Rifiuto di Atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). Integra l’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 328, comma primo, cod. pen., il rifiuto di visitare un paziente e di redigere verbale di consulenza chirurgica prodromico necessario al suo ricovero, opposto dal medico di turno del pronto soccorso, in tutte le situazione di indifferibilità, in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per il pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona (sentenza nr. 45884/14).
FATTO: Con sentenza del 28 ottobre 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 15 giugno 2011, che dichiarava G.B. F.M. colpevole del reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per avere, nella sua qualità di medico di turno presso il reparto di pronto soccorso degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria, indebitamente rifiutato di visitare il paziente Ga.Or., ivi giunto il —- in gravi condizioni a seguito di un sinistro stradale, e di redigere conseguentemente il verbale di consulenza chirurgica prodromico al suo ricovero presso il reparto di chirurgia d’urgenza. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito illustrato.
DIRITTO: Il rifiuto di un atto d’ufficio, invero, si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo (Sez. 6, n. 4995 del 07/01/2010, dep. 08/02/2010, Rv. 246081). In relazione alla vicenda storico-fattuale oggetto del tema d’accusa deve pertanto ribadirsi la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6, n. 46512 del 15/10/2009, dep. 03/12/2009, Rv. 245333; Sez. 6, n. 9493 del 02/05/1995, dep. 08/09/1995, Rv.202276), secondo cui integra l’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 328, comma primo, cod. pen., il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. Ne discende che non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la su indicata fattispecie incriminatrice, ma soltanto quelle legate ad una situazione di indifferibilità, in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per il pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo conto, ovviamente, delle peculiari caratteristiche e delle specificità di ogni singolo caso concreto. Sotto altro, ma connesso profilo, come si è già avuto modo di rilevare in questa Sede (Sez. 6, n. 3956 del 12/03/1985, dep. 24/04/1985, Rv. 168874), il potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi o, comunque, di accertare le reali condizioni di chi, lamentando un grave stato di sofferenza, solleciti l’intervento del servizio di pronto soccorso;ne consegue che il rifiuto di effettuare la visita medica, nelle predette circostanze, non integra una valutazione discrezionale del medico, ma si risolve in un indebito comportamento omissivo. La situazione venutasi a creare nel caso in esame, infatti, non solo era connotata da un pericolo effettivo di grave danno per la salute del paziente, ma era diversa e sopravvenuta rispetto alle esigenze che avevano inizialmente determinato il suo trasferimento da un Ospedale, privo dei mezzi tecnici necessari, ad un altro più attrezzato, dove si era in seguito manifestato con assoluta evidenza un nuovo stato patologico, determinando in tal modo la necessità di atti indifferibili a tutela della salute, che imponevano un intervento immediato da parte del medico di turno del pronto soccorso, tanto più ove si consideri che egli era stato pienamente messo a conoscenza della situazione in cui il paziente versava.