Integra il reato ex art. 348 c.p. lo svolgimento, da parte di un odontotecnico, di attività riservate all’odontoiatra, quali rilevazione diretta delle impronte dentarie e ispezione del cavo orale per verificare una protesi o procedere alla sua installazione; l’art. 11 r.d. n. 1334/1928 vieta all’odontotecnico qualsiasi manovra nella bocca del paziente.
