Secondo la Suprema Corte deve escludersi che l’Azienda sanitaria possa applicare la trattenuta di cui all’art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012, in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione siccome modificata. La trattenuta va applicata una volta intervenuto l’accordo successivamente all’entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata. Inoltre, fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all’entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata.
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