La Suprema Corte ha affermato che in tema di danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, in materia di retribuzione dei medici specializzandi, in ipotesi di non coincidenza nominale, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l’esistenza di una coincidenza sostanziale, che presuppone identità di insegnamenti e di durata, tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie; solo ove tale onere sia stato assolto dall’attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull’amministrazione convenuta l’onere di contestare la equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri.
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