La Suprema Corte ha affermato che la persona responsabile del servizio trasfusionale, per i richiesti requisiti di qualificazione, vale, nella sua professionalità, ad integrare i livelli essenziali di assistenza rispetto ad attività che restano così definite come di stretta competenza medica, quali sono le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale (comprendenti l’esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione; la verifica dell’appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti; l’assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti; il supporto trasfusionale nell’ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale; le ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione L. n. 219 del 2005, ex art. 5, lett. b).
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