La Suprema Corte ha affermato che non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno a seguito della tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362 e n.75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste. È, inoltre, irrilevante che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate conformi alle norme delle Comunità economiche europee dal D.M. 31 ottobre 1991.
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.