Corte di Cassazione Sent. 18/07/2024, n. 29150 – Medici e cartella clinica

Secondo la Suprema Corte non può sostenersi che la annotazione nella cartella clinica circa la bontà del decorso post operatorio attesti una verità escludente la sintomatologia non annotata. Il capo dell’equipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell’infermo sono note a colui che ha eseguito l’intervento più che ad ogni altro sanitario. È pacifico, infatti, che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. Ciò posto, la cartella clinica in atti fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati, non già delle valutazioni, quali quella ivi contenuta (“buono” il decorso post operatorio).

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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