Nel ritenere responsabile il medico per aver omesso di rendere edotto il paziente di una tecnica terapeutica alternativa all’intervento chirurgico, la quale avrebbe evitato l’infausto esito negativo, verificatosi anche a causa dell’obsolescenza della pratica adottata, la Corte d’appello ha presupposto che l’unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche.
Secondo la Suprema Corte per affermare che l’omessa informazione fu causa materiale dell’evento di danno il giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: ossia accertando, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra le due tecniche di intervento.
Dunque, avendo il giudice di merito omesso tale giudizio, limitandosi ad affermare che la tecnica utilizzata avrebbe evitato l’evento, e che di conseguenza la condotta omissiva del medico fu causa del danno, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno cassare la sentenza rinviando alla Corte d’appello per l’accertamento dell’eventuale sussistenza del nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento dannoso.