Secondo la Suprema Corte l’attività del medico non può essere limitata all’intervento di cui il professionista risulta essere incaricato, ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso follow up prescritto dai protocolli ovvero comunque, nel caso accertato dal giudice di merito in relazione alla specifica, e non trascurabile diagnosi di melanoma effettuata nel caso di specie. La Cassazione precisa, altresì, che l’eventuale corresponsabilità di altri professionisti non può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo, ritenuto, quindi, responsabile per non aver fornito al paziente le necessarie indicazioni dopo un intervento chirurgico di asportazione di un melanoma.
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