La Suprema Corte nel precisare che il foglio unico di terapia si divide in due sezioni: la prima in cui il medico della struttura indica la terapia che deve essere seguita, specificando dosaggio, orari e modalità di somministrazione dei medicinali e la seconda in cui il personale non medico attesta di avervi provveduto, apponendo la propria sigla a conferma dell’avvenuta somministrazione, ha attribuito al medesimo documento valore certificativo anche quando il medico compili il foglio unico di terapia sulla base di una scelta terapeutica svolta da altro sanitario. Infatti, al medico “interno” che recepisce le indicazioni del collega “esterno” viene richiesto non solo di ricopiarle, ma di verificarne la congruità prima di consentirne l’esecuzione. La Cassazione, inoltre, sottolinea come per la sussistenza dei reati di falso, non è necessario né che l’atto abbia effettivamente tratto in inganno alcuno né che dallo stesso siano derivate conseguenze dannose, ma è sufficiente che la contraffazione abbia capacità ingannatoria, secondo una valutazione da compiersi ex ante ed in concreto. Pertanto, non è necessario che il documento, una volta contraffatto, abbia avuto concreta rilevanza esterna alla struttura, essendo sufficiente che il suo contenuto attestativo possa trarre in inganno i sanitari ospedalieri sull’effettivo contenuto della terapia prescritta.
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