Gli Ermellini rammentano il principio secondo cui, “in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere ‘cosa fare’, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito”. Dunque, la Suprema Corte precisa che, in caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel solo pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di “chance” di guarigione. L’area del risarcibile, infatti, si spinge oltre includendo anche la perdita di tutto un “ventaglio” di opzioni con le quali il paziente può scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita. Ciò rappresenta, secondo i giudici, “lesione di un bene reale, certo ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali”. In tale prospettiva il diritto di autodeterminarsi riceve “positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all’opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione”.
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