La Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito è libero di ricostruire la responsabilità del medico come frutto di una condotta omissiva o commissiva. In particolare, nel caso di specie, valorizzando di più in primo grado il suo intervento diretto nella manovra errata e, in secondo grado, la sua incapacità di effettuare diverse e più appropriate manovre, nonché il fatto che non abbia impedito all’ostetrica di compiere la manovra errata. Secondo la Cassazione il giudice a quo ha agito correttamente nel ritenere il medico e l’ostetrica solidalmente responsabili in quanto ha confermato l’esistenza del nesso causale tra il comportamento di entrambi, che hanno assistito professionalmente la partoriente, e il danno provocatole con una errata manovra estrattiva, che comunque le ha comportato una invalidità permanente alla spalla.
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