Corte di Cassazione Sent. n. 29926 del 13.10.2022 – Medici e Odontoiatri: copertura assicurativa – La Suprema Corte ha affermato che l’assicurazione professionale del Medico e/o dell’Odontoiatra copre anche le spese di lite che lo stesso deve alla paziente vincitrice della causa. L’unico limite per l’assicurazione, per quanto riguarda le spese di soccombenza, è il massimale della polizza; infatti, la manleva non può essere ridotta solo perché il professionista decide di farsi assistere da un altro legale dopo che la compagnia, prima rifiuta di concedere l’assistenza legale, e poi ci ripensa. In altri termini, l’obbligo di rimborso delle spese di lite sorge oggettivamente per la sola circostanza che l’assicurato sia stato costretto ad agire e difendersi in una controversia che abbia causa in situazione rientrante nella garanzia assicurativa, non assumendo rilievo che la presenza in giudizio dell’assicurato non dipenda dalla posizione difensiva dell’assicurazione quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato, giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato.
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