In tema di responsabilità medica, per la Corte di Cassazione, occorre tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe evitato il danno oppure lo avrebbe solo ridotto. Gli Ermellini hanno ritenuto sostanzialmente “privo di motivazione” il provvedimento con cui la corte territoriale ha espresso un giudizio di fatto in termini sia di neutralizzazione che di riduzione delle conseguenze della patologia pregressa da parte dell’intervento sanitario ove svolto in modo diligente, collegando a tale accertamento gli effetti giuridici della neutralizzazione (irrilevanza ai fini della determinazione del danno risarcibile) e non quelli della riduzione. In tal modo si realizza secondo la Suprema Corte un’anomalia motivazionale, ossia una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sia sotto il profilo del giudizio di fatto (neutralizzazione e allo stesso tempo riduzione delle conseguenze della patologia pregressa), sia sotto il profilo del giudizio di diritto (opzione priva di motivazione in favore della fattispecie della neutralizzazione, anziché in favore di quella della riduzione). Dunque, il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo (neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia pregressa) e deve collegarvi il conforme effetto giuridico.
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