La Suprema Corte ha affermato che il sequestro preventivo dello studio professionale all’odontoiatra no vax non costituisce violazione delle norme in tema di contenimento del contagio se questi ha seguitato a svolgere l’attività professionale anche successivamente alla sospensione dall’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, configurandosi quindi reato di cui all’art. 348 c.p.
