La Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all’esercizio dell’attività libero professionale intra moenia, a fronte delle previsioni contenute nella L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, secondo cui l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dall’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse. L’art. 1 della legge n. 120/2007 ha altresì fatto carico alle Regioni di predisporre le strutture necessarie per consentire al personale medico lo svolgimento dell’attività intramuraria, consentendo, in mancanza di tali strutture ovvero nel periodo necessario alla loro realizzazione o individuazione, di reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate, ovvero di utilizzare, in presenza di idonea autorizzazione, anche studi professionali privati. La medesima disposizione ha inoltre stabilito che le Regioni debbano garantire, attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta, e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio.