La Suprema Corte ha affermato che la c.d. indennità De Maria, ex art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979, è volta all’equiparazione del personale universitario (collaboratori o funzionari) a quello del servizio sanitario nazionale (dirigenti dei ruoli sanitari ordinari) sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stessi.
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