La Suprema Corte ha affermato che non può attribuirsi minore capacità rappresentativa a una certificazione medica resa al di fuori del servizio sanitario nazionale (Ssn); in particolare, non è privo di validità ai fini della prognosi il certificato del medico privato che opera in regime libero professionale, successivo al primo rilasciato dal medico del Ssn, anche in assenza di effettuazione di esami strumentali.
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