Integra il reato di esercizio abusivo di una professione la condotta di chi eserciti presso uno studio non dichiarato la professione odontoiatrica, con attività di diagnosi e intervento su diversi pazienti, pur non essendo in possesso dell’abilitazione e della iscrizione all’albo degli odontoiatri. L’art. 348 cod. pen. configura una “norma penale in bianco” il cui contenuto è integrato dalla normativa Euro-unionale e dalla legge nazionale. Il sistema gius-penalistico in tema di esercizio abusivo delle professioni non lascia spazio all’accertamento fattuale evocato dal ricorrente, demandando, piuttosto, al meccanismo di riconoscimento del titolo straniero ad opera degli organi ministeriali.
