Corte di Cassazione, Sentenza 9/07/2025 n. 25145 – MMG Responsabilità medica

Secondo la Suprema Corte l’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia del primo nei confronti del secondo, con conseguente assunzione dell’obbligo di tutela della vita e della salute della persona che si fonda sui principi di solidarietà di cui agli artt. 2, 32 e 41, comma 2, della Costituzione. Dunque, gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, e permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.

Pertanto, in tema di responsabilità medica per reato omissivo colposo, il medico di medicina generale, investito di una posizione di garanzia derivante dal rapporto terapeutico instaurato con il paziente, è tenuto a porre in essere tutte le condotte necessarie per tutelarne la salute. Ne consegue, nel caso di specie, che la morte del paziente, evitabile con condotta alternativa doverosa, può configurare responsabilità anche in presenza di condotte apparentemente attivate, non assolvendo, la semplice trasmissione di un modulo, il sanitario dai suoi obblighi, se non seguita da un’effettiva vigilanza sull’evoluzione clinica e da un intervento tempestivo in caso di aggravamento delle condizioni.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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