Il giudice nel valutare la responsabilità omissiva medica deve compiere un ragionamento controfattuale unitario. La Corte di Cassazione ritiene che la causalità omissiva è ravvisabile non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza, ma può esserlo, altresì, quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cd. “frequentista”. Ciò significa che nei giudizi di responsabilità medica per omissione non è possibile limitarsi ad affrontare il problema causale valutando solo la più probabile evoluzione di una patologia, ma occorre considerare anche i fattori causali alternativi come ad esempio, “la natura della patologia, il possibile alternativo decorso eziologico, lo stato clinico generale del paziente…” Solo considerando tutti tali elementi nella loro complessità, infatti, è possibile riconoscere il collegamento causale tra la condotta ascritta a un operatore sanitario rispetto all’evento dannoso lamentato dal paziente secondo criteri di elevata probabilità logica e di ragionevole certezza processuale. Pertanto, il ragionamento controfattuale compiuto dal giudice nel valutare la responsabilità medica deve essere unitario e va condotto mediante l’indicazione dei singoli passaggi che giustificano, in termini di alta probabilità logica, il superamento degli ostacoli, la cui interferenza non poteva che essere sommata, al razionale svolgersi della catena causale attivata dalla condotta omissiva dell’imputato.
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