Corte di Cassazione sentenza n. 19372/2021 – Responsabilità medica

La Suprema Corte ha affermato che il medico di guardia medica non può solo indicare al paziente di provvedere egli stesso all’esame diagnostico, ma qualora i sintomi persistano deve disporlo anche presso struttura apposita. Innanzi all’ipotesi, quindi, che un dolore possa sottendere qualcosa di più grave, il sanitario deve farsi carico dell’esame diagnostico e, come misura di cautela, disporlo anche presso struttura apposita e dotata dei relativi mezzi, indirizzandovi il paziente. Pertanto, non risponde il medico di guardia medica della morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, allorché non risulti verificato l’inadempimento del sanitario nella forma di condotta omissiva ovvero nella forma di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa e, dunque, dove l’evento di danno non si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, con la condotta del sanitario stesso.

 

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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