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Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 21521/21 – Responsabilità medica – Medico competente

Secondo la Corte di Cassazione è responsabile il medico dell’Azienda sanitaria che avrebbe dovuto collaborare col datore di lavoro (nosocomio) alla valutazione dei rischi, effettuare la sorveglianza e tutelare lo stato di salute e la sicurezza degli operatori sanitari, segnalando l’approvigionamento di dispositivi di protezione. Il medico competente, infatti, è titolare di una propria sfera di competenza ed è un garante a titolo originario e non derivato. Dunque, comportando l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, questi non deve limitarsi ad un ruolo passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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