CORTE DI CASSAZIONE (Sez. Lavoro) – Titoli per la direzione dei Sert: anche i servizi prestati nei reparti di medicina interna e malattie infettive valgono ai fini del riconoscimento dell’anzianità per concorrere al ruolo di direzione dei Sert (sentenza nr. 7677/14).
FATTO: Con sentenza del 29/4 – 18/5/2010 la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto l’impugnazione proposta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di — avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, che l’aveva condannata al pagamento in favore di —- delle differenze retributive relative al diritto di quest’ultima ad essere inquadrata come dirigente medico di 2^ livello presso il Ser.T (servizio tossicodipendenze) della stessa città ai sensi della L. n. 45 del 1999, ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda della predetta dipendente. Ha spiegato la Corte territoriale che la — non possedeva, alla data di entrata in vigore della L. n. 45 del 1999, il requisito dell’anzianità di servizio di almeno sei anni presso una struttura dei Ser.T o in strutture equipollenti del servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per cui non ricorrevano le condizioni di legge per il rivendicato inquadramento.Per la cassazione della sentenza propone ricorso la — con un solo motivo. Resiste con controricorso la ASL n. (OMISSIS) di —-. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. La ricorrente deduce l’erroneità della decisione nella parte in cui i giudici d’appello hanno soffermato la loro attenzione sul fatto che alla data di entrata in vigore della L. n. 45 del 1999 non avrebbe maturato l’anzianità specifica di sei anni necessaria per il rivendicato inquadramento, in quanto avrebbe totalizzato solo un’anzianità di quattro anni ed otto mesi presso le strutture sanitarie in cui si svolgevano i servizi per le tossicodipendenze o presso strutture equipollenti. La dedotta erroneità risiederebbe nel fatto che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che le strutture denominate "Ser.T" (servizi per le tossicodipendenze) erano state istituite col D.M. n. 444 del 1990, al quale aveva fatto seguito il D.M. del 10 dicembre 1991 che aveva previsto i criteri per far rientrare la disciplina medica in esame in quelle già esistenti, indicando anche le discipline equipollenti ed affini, tanto che nella tabella "A", per la medicina delle farmacotossicodipendenze, figurava la medicina interna tra quelle indicate come equipollenti, così come nella tabella "B" figurava quella delle malattie infettive.
DIRITTO: Secondo la Corte Suprema anche i servizi prestati nei reparti di medicina interna e malattie infettive valgono ai fini del riconoscimento dell’anzianità per concorrere al ruolo di direzione dei Sert. La Corte Suprema rileva che "in tema di requisiti di idoneità all’incarico dirigenziale di secondo livello del ruolo sanitario, il D.P.R. 12 ottobre 1997, n. 484, art. 15, comma 4, pone una disciplina transitoria intesa a stabilire una continuità, limitata ad un quinquennio, fra vecchio e nuovo ordinamento di accesso agli incarichi dirigenziali, evitando uno iato fra i due ordinamenti o l’estinzione automatica dei diritti alla partecipazione ai bandi per gli incarichi di secondo livello per coloro che avessero già conseguito l’idoneità nel vecchio ordinamento, trovando conforto una siffatta interpretazione anche nel medesimo art. 15, art. 2 il quale prevede, sino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale (di cui allo stesso D.P.R. n. 484, art. 7), la possibilità di accedere agli incarichi predetti senza l’attestato di formazione manageriale, ove però si sia in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 del medesimo decreto, e fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile." Infatti secondo la Corte di Cassazione la legge 45/1999 in materia di intervento per la lotta alla droga e di personale del servizio per le tossicodipendenze nel prevedere l’accesso alla direzione di tali servizi ad alta utenza, ai sensi del regolamento adottato con Dm 444/1990, ha stabilito, all’art. 2, comma 1, che i posti di dirigente responsabile di 2° livello devono essere conferiti, a decorrere dal 31 dicembre 1999, mediante concorsi interni per titoli. Concorsi riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999), già esercitava da almeno sei anni tali funzioni, anche di fatto, presso i Sert o strutture equipollenti comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, servizi che la dottoressa aveva svolto nei reparti di medicina interna e malattie infettive a contatto con i tossicodipendenti. In conclusione la Corte di Cassazione tanto chiarito in ordine alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento osserva che sono fondate le doglianze mosse dalla ricorrente all’impugnata sentenza.