CORTE DI CASSAZIONE – Trattamento economico per i medici ex condotti che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale: esclusione della indennità di specifica medica (sentenza nr. 1663/14).
FATTO: Il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Azienda Unità Sanitaria Locale della stessa città, revocava il decreto ingiuntivo n. 207/2006, con cui le venne intimato il pagamento, in favore di —— ex medico condotto transitato, legge n. 833 del 1978, ex art. 61 alle dipendenze dell’ASL. di Chieti – della somma di Euro 47.076,99, oltre accessori di legge, a titolo di indennità di specificità medica. Il primo giudice ritenne che tale indennità non spettasse agli ex medici condotti, essendo riservata unicamente al personale dirigente medico, avente un rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale. Avverso tale sentenza proponeva appello il —–. Resisteva la Azienda Sanitaria Locale n. di Lanciano-Vasto-Chieti. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 4 giugno 2010, accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo de quo, e condannando la a.u.s.l. al pagamento delle spese del doppio grado. Riteneva la Corte distrettuale che il primo giudice non aveva adeguatamente considerato la disciplina contrattuale collettiva, prevedente a suo avviso che tale indennità era riconosciuta per il solo fatto che il ricorrente (quale ex medico condotto) appartenesse alla "dirigenza sanitaria".
DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che “risulta pertanto evidente, dal quadro legislativo e contrattuale collettivo in materia, che gli ex medici condotti ancora con rapporto non esclusivo con le ASL. in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del S.S.N., mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 successivamente aggiornato come sopra evidenziato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del S.S.N., ed in particolare, per quanto qui interessa, della indennità di specificità medica. In tal senso deve enunciarsi il relativo principio di diritto ex art. 384 c.p.c.”. La Corte di Cassazione ha rilevato quindi che ai medici ex condotti che non avessero optato per il rapporto di lavoro esclusivo, mantenendo il doppio rapporto subordinato e parasubordinato, la contrattazione riservava un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello previsto per i dirigenti sanitari. Il ricorso dell’ ASL di Lanciano-Vasto-Chieti è stato quindi accolto.
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.