CORTE DI CASSAZIONE – No a visite post-operatorie in ambito privato: al chirurgo compete l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale ospedaliera a meno che sia lo stesso paziente che opti “re cognita” per tale soluzione, volendo che l’autore della visita post-operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l’intervento. In caso contrario il medico con la visita post-operatoria viene a percepire un ingiusto vantaggio con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket) quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione al paziente stesso della possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera (sentenza nr. 40824/12).
