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CPD in Europa – Le riflessioni di Sergio Bovenga

In Francia, ad esempio, il programma CPD include tutte le professioni sanitarie (1,7 milioni di professionisti) ed esclude ogni relazione con i produttori e distributori di farmaci e presidi. I programmi CPD sono approvati dopo valutazione indipendente di un comitato scientifico sulla base di criteri stabiliti.

Gli obblighi in materia di CPD vengono soddisfatti una volta che il professionista partecipa a qualsivoglia programma CPD (Attività individuali e di gruppo, annualmente o per periodi più lunghi)

Gli obblighi CPD vengono verificati in alternativa da:

– Gli ordini professionali per i medici
– Gli enti di governo regionale o i datori di lavoro per la maggior parte delle altre professioni sanitarie

I cambiamenti chiave introdotti nel 2016 (sempre in Francia) sono i seguenti.

Bisogna ottemperare all’obbligo CPD in un periodo di 3 anni: l’obbligo deve combinare l’aggiornamento delle proprie conoscenze, una valutazione della pratica professionale ed il risk management. Ci deve essere un dossier elettronico personale. Infine l’obbligo CPD dovrebbe comprendere attività in linea con le priorità definite dal ministero della salute e dagli Ordini professionali.

I dati pubblicati dal Ministero della salute francese nel 2014 hanno evidenziato che solo il 31,8 dei medici ed il 13,5 degli odontoiatri francesi compie completamente il percorso formativo CPD e questa è la ragione per la quale a febbraio 2016 sono state introdotte alcune modifiche al sistema.

Vi è un crescente interesse delle Istituzioni e della politica europea per lo sviluppo professionale continuo (CPD). Infatti la Direttiva 2005/36/EC stabilisce che ‘Al fine di assicurare la sicurezza del paziente ed una assistenza sanitaria efficace è essenziale  stabilire – all’interno della Unione Europea – un dialogo in tema di Sviluppo Professionale Permanente [continuing professional development (CPD)], allo scopo di ottimizzare i sistemi degli Stati Membri. Per ottenere ciò, l’Unione Europea deve costituire una rete che sostenga la armonizzazione e la cooperazione tra gli stati membri, al fine di: scambiarsi informazioni e buone pratiche in tema di CPD e promuovere il CPD onde assicurare la sicurezza del paziente ed una attività sanitaria sicura ed efficace da parte dei Professionisti Sanitari’. Quindi anche le leggi europee intervengono in questo ambito. E ciò in coerenza con la libera circolazione dei professionisti e dei pazienti ai quali va assicurato in ogni contesto un medico, un odontoiatra o qualsiasi altro professionista sanitario preparato e aggiornato.

A livello di UE, il ruolo di CPD per contribuire a salvaguardare la sicurezza dei pazienti nel contesto della mobilità transfrontaliera è stato affrontato con diversi strumenti giuridici:

– Direttiva 2011/24 / UE sui diritti dei pazienti per l’assistenza sanitaria transfrontaliera

– Direttiva 2013/55 / UE che modifica la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali secondo la quale ‘gli Stati membri provvedono, incoraggiando lo sviluppo professionale continuo, affinché gli operatori sanitari siano in grado di aggiornare le loro conoscenze  per mantenere le loro pratiche sicure ed efficaci’.

L’obiettivo da promuovere e raggiungere, a mio parere, è quello di promuovere modalità formative che utilizzino standard mutuamente riconoscibili e valutabili a livello europeo anche utilizzando metodiche innovative (es simulazione) ma soprattutto coerenti con il profilo del professionista e con il contesto nel quale il professionista esercita la professione“.

Sergio Bovenga – Comitato Centrale FNOMCeO

Per leggere la prima parte dell’articolo: clicca qui.

 

Autore: Redazione FNOMCeO

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