• Home
  • Sentenze
  • CTU e deposito in ritardo della perizia – Omissione di atti di ufficio

CTU e deposito in ritardo della perizia – Omissione di atti di ufficio

Cassazione Penale Sentenza n. 26589/15 – CTU e deposito in ritardo della perizia – Omissione di atti di ufficio – Il ritardo nella consegna della relazione di consulenza tecnica integra il reato di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328 c.p.

 FATTO E DIRITTO: D.N.G. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Siracusa per rispondere del reato di cui all’art. 328 c.p. per non aver consegnato nel termine assegnato la relazione di consulenza tecnica affidatagli dal Giudice civile. Il Tribunale di Siracusa con sentenza emessa in data 22 marzo 2010 ad esito di giudizio dibattimentale ordinario ha condannato l’imputato per il reato contravvenzionale di cui all’art. 25 della legge 4 giugno 1985 n. 281, recante  modifica all’art. 64 c.p.p., così riqualificato il fatto contestato. Investita del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, le Sezione terza di questa Corte con sentenza n. 2035 del 12 luglio 2012 ha annullato la sentenza del Tribunale di Siracusa con rinvio alla Corte di appello di Catania, osservando che la impugnata sentenza "apoditticamente ravvisa nella condotta dell’imputato una grave negligenza, senza spiegare in che cosa essa sarebbe consistita e senza considerare che neppure l’imputato aveva addotto, a sua discolpa, elementi per ipotizzare una ipotesi colposa". La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, con sentenza emessa in data 8 aprile 2014, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 328 c.p. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha osservato che il giudice di primo grado aveva erroneamente ravvisato a carico dell’imputato una mera, sia pur grave, negligenza (e, quindi, la mera violazione dell’art. 25 della legge 281/1985)  in luogo di un "rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo" (e, quindi, la violazione dell’art. 328 c.p.), in quanto: a) l’imputato, dopo ben un anno e mesi sette dal conferimento dell’incarico, non aveva provveduto neppure a comunicare ai consulenti tecnici di parte la data di inizio delle operazioni peritali, come invece era stato previsto nel verbale di conferimento dell’incarico, e non aveva rassegnato alcuna plausibile giustificazione, nonostante la notifica del sollecito ad adempiere da parte del giudice in data 20 aprile 2007; b) il ctu, successivamente nominato in sua sostituzione, non aveva rappresentato alcuna difficoltà a svolgere la perizia, depositando la relazione nei termini previsti; c) l’asserito deposito di un cd contenente i dati catalogati era dato rimasto privo di riscontro, mentre il lamentato ritardo nella ricezione della documentazione bancaria era stato segnalato soltanto nella richiesta di proroga 10 luglio 2006, quando il termine originariamente assegnato era già scaduto. La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.