Non è corretta, nel Regolamento del Ministero della Giustizia sui CTU – i consulenti tecnici d’ufficio dei Tribunali – l’attribuzione agli psicologi dei settori della capacità di intendere e volere (penale e civile), della capacità di stare in atti, della previdenza adulti (indennità di accompagnamento, legge 104) e della valutazione del danno. Tali ambiti, richiedendo l’accertamento di un’infermità, e quindi una diagnosi, sono di competenza esclusiva del medico.
A stabilirlo, il Tar del Lazio, che, con la sentenza n. 12854/2024, ha accolto il ricorso della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per l’annullamento del DM 4 agosto 2023 n.109, sugli Albi dei CTU, nella parte che attribuisce agli psicologi competenze e specializzazioni proprie dell’area medica, e precisamente dell’area medico-legale. In particolare, la FNOMCeO ha eccepito l’illegittimità del suddetto decreto nella parte che apre indebitamente agli psicologi l’accertamento di stati che il legislatore valuta, parlando di infermità e quindi di diagnosi, di competenza esclusiva del medico.
“Questa Federazione – scrive il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, in una Comunicazione rivolta a tutti i presidenti degli Ordini e delle Commissioni albo Odontoiatri – rileva che il risultato conseguito è motivo di soddisfazione per la professione tutta in quanto precipuamente finalizzato alla difesa dell’interesse generale a che non siano menomate le competenze dei medici, scongiurando lo sconfinamento degli psicologi in ambiti diagnostici riservati esclusivamente ai medici”.
Anelli commenta la sentenza anche in un video che andrà nella prossima edizione di FNOMCeO Tg sanità.
“Il giudice nella sua sentenza spiega che queste attribuzioni – dichiara Anelli nel filmato – sono riservate ai medici e che diagnosticare una malattia è un’attività esclusiva della professione. Certo, il medico può avvalersi della collaborazione anche degli psicologi, ma la diagnosi rimane nelle competenze esclusive della professione medica”.
Guarda il video: https://youtu.be/Y8kMDNHx814
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In allegato la sentenza integrale.
Ufficio Stampa FNOMCeO
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27 giugno 2024
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO