Danno erariale da imputare ai medici

Corte dei Conti Valle D’AostaDanno erariale da imputare ai medici – Mancata somministrazione di antibioticoterapia in caso di PROM (rottura prematura delle membrane) e di taglio cesareo – Mancata annotazione nella cartella clinica – Il Collegio ritiene pertanto che al dott. P., nel caso di specie, spettasse decidere la terapia antibiotica e poi controllare che essa venisse effettuata dall’anestesista e annotata nella cartella clinica. Il Collegio osserva che la profilassi antibiotica in questione risulta fortemente raccomandata dalle linee guida, che sono espressione di regole tecniche di comune dominio e conoscenza per un medico specialista di ostetricia e ginecologia; ciò conduce a ritenere, in caso di omissione della stessa, la responsabilità per colpa grave. Deve ritenersi pertanto che sussistano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi (il rapporto di servizio, il danno erariale, il nesso di causalità e la condotta gravemente colposa) integranti la responsabilità amministrativa in capo al convenuto dott. P. in relazione alla prima delle quattro condotte mediche contestate dalla Procura.

FATTO: Con atto di citazione depositato in data 3 luglio 2013 il Procuratore presso questa Sezione giurisdizionale ha convocato in giudizio il dott. M. P. e il dott. G. C., chiedendo la condanna dei medesimi al pagamento, in favore della Azienda USL Valle d’Aosta, della somma complessiva di euro 105.000,00, di cui euro 70.000,00 a carico del dott. P. ed euro 35.000,00 a carico del dott. C., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. L’azione di responsabilità amministrativa è stata esercitata in relazione all’accordo transattivo stipulato, in data 1° settembre 2008, dall’Azienda USL di Aosta, rappresentata dalla compagnia assicuratrice C. I. Services, con la sig.ra Deborah R., accordo transattivo in forza del quale venne previsto e poi effettivamente corrisposto il pagamento di euro 210.000,00 a titolo di risarcimento forfettario per danni subiti dalla sig.ra R., in conseguenza di scelte professionali errate e cattiva esecuzione degli interventi realizzati dai medici curanti.L’importo corrisposto alla sig.ra R. dalla compagnia assicuratrice venne poi rimborsato dall’Azienda USL di Aosta, in quanto rientrante nella quota di franchigia contrattuale e costituisce, secondo il Procuratore, danno erariale da imputare ai medici che hanno avuto in cura la sig.ra R., i quali, secondo il Procuratore, hanno eseguito le cure e gli interventi con grave violazione dei propri obblighi di servizio, realizzando gli stessi con grave imprudenza ed imperizia. Nell’atto di citazione vengono indicate quattro condotte mediche causative del danno erariale: 1) la mancata somministrazione di antibioticoterapia in caso di PROM (rottura prematura delle membrane) e di taglio cesareo; 2) la sottovalutazione della febbre post partum, come sintomo di uno stato di natura infiammatoria; 3) l’inutilità/dannosità dell’intervento di revisione cavitaria eseguito il 20 ottobre 2006; 4) l’effettuazione dell’intervento di isterectomia subtotale non risolutivo, anzi aggravante le condizioni di salute della sig.ra R.

DIRITTO: La fattispecie in esame integra un’ipotesi di responsabilità amministrativa “indiretta”, ossia di responsabilità – fondata sul combinato disposto dell’art. 28 Cost. e dell’art. 22, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – a cui il pubblico dipendente è tenuto a titolo di rivalsa da parte dell’Amministrazione, che ha dovuto risarcire un terzo danneggiato dalla condotta del pubblico dipendente medesimo. Nella nozione di danno risarcito al terzo, presupposto dell’azione di rivalsa, deve comprendersi ogni erogazione di denaro effettuata a titolo di risarcimento del danno, per responsabilità extracontrattuale o contrattuale, in forza di pronunzia del Giudice o, come in questo caso, di accordo transattivo. Con riferimento invece alla prima condotta medica contestata dalla Procura nell’atto di citazione, ossia la mancata somministrazione della antibioticoterapia in sede di PROM e taglio cesareo, riconducibile – secondo la Procura – alla responsabilità del dott. P., questo Collegio formula le seguenti osservazioni.Dall’esame della relazione del C.T.U. emerge che “L’antibiotico profilassi andava eseguita nel corso dell’intervento di taglio cesareo, esattamente dopo il clampaggio del cordone ombelicale da parte dell’anestesista….”. Il Collegio osserva che, anche con riferimento all’analisi, dal punto di vista medico, della prima condotta oggetto di contestazione da parte della Procura, il percorso argomentativo del C.T.U. risulta adeguatamente formulato e motivato. Ne emerge che l’antibiotico profilassi è fortemente raccomandata dalle linee guida, secondo il principio, largamente condiviso nella letteratura medico-scientifica, secondo cui il rischio di infezioni in caso di profilassi antibiotica diminuisce, pur potendo esistere comunque la possibilità che si sviluppi un’infezione anche in presenza di una corretta profilassi antibiotica. Ebbene, il Collegio, innanzi tutto, rileva che nella cartella clinica non risulta la somministrazione della terapia antibiotica durante l’intervento, né la prescrizione di terapia antinfettiva postoperatoria. La natura giuridica della cartella clinica è quella di atto pubblico di fede privilegiata ex art. 2699 c.c.  (Cass. pen. SS.UU., 11 luglio 1992, n. 7958). Si tratta di un atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti; data tale sua funzione, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi; pertanto, l’annotazione postuma di un fatto clinico rilevante integra falsità in atto pubblico, anche se il soggetto abbia agito per ristabilire la verità, perché viola le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici (tra le altre, Cass. sez. V penale, 11 novembre 1983, n. 9423). Pertanto, nel caso di specie, dalla mancata annotazione sulla cartella clinica della profilassi antibiotica in questione deve presumersi che tale profilassi non sia stata effettuata. Secondo il codice di deontologia medica, “Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate…..” Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica, venendo altrimenti meno ad un proprio dovere e venendo a configurarsi un difetto di diligenza ai sensi dell’art. 1176 c.c. , comma 2 e un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione medica (tra le altre, Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20101, Cass. 5 luglio 2004, n. 12273).Il Collegio ritiene pertanto che al dott. P., nel caso di specie, spettasse decidere la terapia antibiotica e poi controllare che essa venisse effettuata dall’anestesista e annotata nella cartella clinica. Inoltre, il Collegio osserva che la profilassi antibiotica in questione risulta fortemente raccomandata dalle linee guida, che sono espressione di regole tecniche di comune dominio e conoscenza per un medico specialista di ostetricia e ginecologia; ciò conduce a ritenere, in caso di omissione della stessa, la responsabilità per colpa grave. Né il fatto che possa esserci comunque, pur con una corretta profilassi, la possibilità che si sviluppi un’infezione, può portare ad una diversa valutazione della responsabilità, in quanto costituiva dovere prudenziale del medico effettuare l’antibioticoterapia al fine di diminuire, se non del tutto eliminare, la probabilità dell’evento infettivo (cfr. Cass. sez. III civ., 20 aprile 2012, n. 6275). Ne consegue che, essendo il medico tenuto ad espletare l’attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l’omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di prova sulla sussistenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123 e SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576).Deve ritenersi pertanto che sussistano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi (il rapporto di servizio, il danno erariale, il nesso di causalità e la condotta gravemente colposa) integranti la responsabilità amministrativa in capo al convenuto dott. P. in relazione alla prima delle quattro condotte mediche contestate dalla Procura

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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