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Danno erariale se medico svolge attività libero professionale durante il corso di formazione in medicina generale

Corte dei Conti Toscana Sentenza n. 240/17Danno erariale se medico svolge attività libero professionale durante il corso di formazione in  medicina generale – L’espletamento delle attività extra corso, in una valutazione già astrattamente operata dal legislatore, comporta la preclusione del corretto e pieno assolvimento degli obblighi formativi, indipendentemente dal dato, meramente formale, del conseguimento della certificazione finale. La condotta risulta connotata da dolo, a causa della chiara consapevolezza e volontà di violare gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, vista la dichiarazione resa in ordine alla situazione di incompatibilità, senza fornire in seguito alcuna comunicazione in merito (serbando, quindi, un censurabile silenzio) ed essendo ben noto il regime delle incompatibilità gravanti sul medico corsista.

FATTO E DIRITTO: La fattispecie oggetto del presente giudizio attiene l’indebita percezione da parte della convenuta di una borsa di studio per l’ammissione e la frequenza di un corso di formazione in medicina generale per il triennio 2004 – 2006 e la relativa responsabilità è stata affermata, a titolo di dolo, per avere la sanitaria tenuto una condotta antigiuridica consistita nel contestuale svolgimento di attività libero – professionale vietato ai sensi del quadro normativo di riferimento (art. 13 D.M. 11 settembre 2003, art. 19, comma 11, legge n.448 del 28 dicembre 2001,D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368). Durante gli accertamenti svolti la Guardia di Finanza rivelava che la dott.ssa B., durante i suddetti anni, aveva svolto una intensa e costante attività professionale incompatibile con la partecipazione al corso di formazione, attività diversa da quelle espressamente previste dalla legge. La convenuta, secondo la parte attorea, che ribadiva la tempestività dell’azione di responsabilità amministrativa, aveva tenuto una condotta contra legem, avendo violato il divieto che precludeva lo svolgimento di attività lavorativa e con tale comportamento doloso, ritenuto il nesso di causalità tra la condotta e l’evento lesivo, aveva causato un danno all’erario pari a € 29.008,80 subito dalla Regione Toscana, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio. La domanda attorea è da accogliere con tutte le conseguenze di legge. L’art. 24 D. Lgs. 17 agosto 1999 n.368 (siccome modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277) prevede al comma 3 che “la formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno”. La detta disposizione conferma l’assunto già previsto nel testo dell’originario articolo, antecedente alla novella del 2003, dell’incompatibilità dei medici frequentatori dei corsi di formazione specifica in medicina generale ad esercitare attività libero – professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il S.S.N. o enti ed istituzioni pubbliche e private (cfr. Corte conti Sez. I Centr. n. 99/2015 e Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 23/2014). La responsabilità, nella specie, deriva dall’aver determinato un danno erariale conseguente allo sviamento delle risorse pubbliche relative alla borsa di studio, danno da imputare a titolo risarcitorio alla dottoressa, la quale, agendo in violazione della suddetta incompatibilità richiamata, si è posta nella condizione di non poter trarre dal corso di formazione tutte le utilità altrimenti ritraibili, avendo svolto una intensa attività medica parallela non consentita dalla legge, siccome emerso dalle attività investigative espletate dalla Guardia di Finanza ed indicate nella relazione presente nel fascicolo di causa. L’espletamento delle attività extra corso, in una valutazione già astrattamente operata dal legislatore, comporta la preclusione del corretto e pieno assolvimento degli obblighi formativi, indipendentemente dal dato, meramente formale, del conseguimento della certificazione finale. La condotta risulta connotata da dolo, a causa della chiara consapevolezza e volontà di violare gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, vista la dichiarazione resa in ordine alla situazione di incompatibilità, senza fornire in seguito alcuna comunicazione in merito (serbando, quindi, un censurabile silenzio) ed essendo ben noto il regime delle incompatibilità gravanti sul medico corsista (nota del 17 dicembre 2003 del Ministero della Salute). Dalla condotta è derivato, con chiara evidenza di nesso di causalità, il danno erariale, ritenendo la giurisprudenza contabile che, essendo la ratio della normativa di riferimento, quella di far concentrare il medico tirocinante unicamente sul corso, per raggiungere le finalità – di interesse pubblico – di una migliore formazione, lasciando solo un eccezionale ambito di attività ritenute compatibili, la violazione della stessa normativa determina uno sviamento delle risorse pubbliche impiegate con il conseguente pregiudizio erariale (Sez. III Centr. 9 febbraio 2017 n.68. Va pertanto condannata la parte convenuta a risarcire l’importo di € 29.008,80).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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