Interrogazione e risposta in Commissione – Definizione del concetto di autonoma organizzazione ai fini del non assoggettamento all’IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori – Nella interrogazione si rileva che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1999, istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), stabilisce che il presupposto del tributo è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” . Con la circolare n. 141 E del 4 giugno 1998 – recante istruzioni per la prima applicazione dell’imposta – il Ministero delle finanze ha precisato che, tramite il riferimento alle sole attività autonomamente organizzate, il Legislatore ha inteso “escludere dall’ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio d’impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato”.Con la sentenza n.156 del 2001 la Corte costituzionale ha statuito che: “mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui”: ne consegue, secondo i giudici della Consulta, che “nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’articolo 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”. L’interrogante On.Carla Ruocco precisa che il concetto di autonoma organizzazione e la verifica della sua concreta sussistenza nell’ambito delle diverse attività professionali sono state oggetto di molteplici pronunce da parte della giurisprudenza di merito; una parte minoritaria delle commissioni tributarie ha sostenuto che le attività di lavoro autonomo sono sempre autonomamente organizzate e dunque soggette all’IRAP, purché svolte in maniera abituale e senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti; questa posizione – basata su una definizione puramente soggettiva dell’elemento organizzativo inteso come “auto-organizzazione” ossia gestione “in proprio” dell’attività libero-professionale – coincide con quella adottata a suo tempo dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione 32/E del 31 gennaio 2002; a tale indirizzo se ne è contrapposto un altro, ugualmente minoritario, secondo cui le attività in parola risulterebbero sempre carenti di autonoma organizzazione e quindi escluse dall’imposta, in quanto caratterizzate dal rapporto fiduciario con il cliente (intuitus personae) che ne renderebbe impossibile l’esecuzione se non tramite l’apporto diretto del titolare; l’orientamento maggioritario si è consolidato, invece, intorno al principio che l’esistenza dell’autonoma organizzazione deve essere valutata “caso per caso”, attraverso l’analisi delle risorse umane e materiali utilizzate in concreto nell’attività professionale allo scopo di accertare se queste ultime svolgano un ruolo marginale nell’operatività del contribuente ovvero ne rappresentino un elemento significativo quando non, addirittura, prevalente. L’On. Carla Ruocco sottolinea inoltre che per superare il tuttora rilevante contenzioso in materia di imponibilità ai fini IRAP delle attività di lavoro autonomo è necessario colmare il vuoto derivante dalla mancanza di specifiche disposizioni normative in materia di autonoma organizzazione, come autorevolmente precisato dai giudici costituzionali nella richiamata sentenza n. 156 del 2001, in un’ottica che privilegi la certezza del diritto e garantisca, nel rispetto dei princìpi consolidati dalla giurisprudenza, la non assoggettabilità al tributo dei professionisti, artisti e piccoli imprenditori che svolgono le loro attività con l’impiego delle sole risorse indispensabili: L’articolo 11, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, delega al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si chiede al Ministro dell’economia e delle finanze quali iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 11, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il sottosegretario Enrico ZANETTI intervenuto in Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 16 aprile 2015 risponde all’interrogazione sottolineando che, come già evidenziato in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo concernenti questioni in materia di IRAP, riferite più specificamente ai medici di famiglia, l’individuazione di specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un’autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo. Sul concetto di autonoma organizzazione, infatti, la Suprema Corte di Cassazione non è pervenuta a conclusioni univoche. Invero, in relazione ai presupposti rilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, con particolare riguardo alla rilevanza dell’utilizzo di lavoratori dipendenti, anche con mansioni d’ordine, le pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dagli interroganti non possono, allo stato, considerarsi dirimenti ai fini della valutazione della questione in argomento, alla luce delle non conformi decisioni della stessa Corte di Cassazione in altre recenti decisioni. Con specifico riferimento all’utilizzo del lavoro altrui, la Suprema Corte ha ravvisato l’esistenza in giurisprudenza di un contrasto conclamato ed insanabile circa il significato attribuibile, ai fini della configurabilità del presupposto dell’autonoma organizzazione, alla presenza di un lavoratore dipendente, ed in particolare circa il fatto che essa costituisca (o meno) sempre ed in ogni caso elemento di per sé sufficiente a configurare l’esistenza del suddetto presupposto. Alla luce delle cennate difficoltà interpretative, si giustifica l’espressa previsione contenuta all’articolo 11, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” secondo cui: “Nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. È in questo ambito pertanto che verranno intraprese le iniziative di carattere normativo chieste anche dagli onorevoli interpellanti. Al riguardo, si segnala che la legge 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto, con l’articolo 1, comma 2, lettera a), la modifica dell’articolo 1, comma 1, alinea, della citata legge delega 23/2014 al fine di prorogare da 12 a 15 mesi il termine entro il quale il Governo è tenuto ad esercitare la delega fiscale. La modifica in parola ha comportato, pertanto, che il nuovo termine di scadenza per l’adozione dei predetti decreti legislativi è fissato al 26 giugno 2015. L’On. Carla RUOCCO intervenuta in replica ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, evidenziando peraltro come l’Esecutivo non abbia dato alcuna risposta concreta alla questione posta dalla sua interrogazione, limitandosi a ripercorrerne l’iter logico e a ricordare che, in base all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, è stato prorogato il termine di esercizio della delega per la riforma del fisco contenuta dalla legge n. 23 del 2014, senza indicare dunque quando sarà effettivamente risolta la questione interpretativa relativa alla definizione di “autonoma organizzazione” ai fini della non assoggettabilità all’IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.A uspica quindi che, entro il previsto termine di esercizio della delega, ora fissato al 26 giugno 2015, tale tematica venga affrontata e risolta dal Governo
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