Cassazione Penale – Demansionamento di due cardiochirurghi illegittimamente esclusi dalla sala operatoria e condotta penalmente irrilevante. La condotta dell’imputato (Direttore del dipartimento di cardiologia) era priva del dolo intenzionale e del movente puramente ritorsivo, ma aveva in via principale l’intento di procedere ad una riorganizzazione volta a migliorare la qualità e l’efficienza del reparto di cardiochirurgia, pur accettando, quale conseguenza di tale preminente obiettivo, il verificarsi di un danno ingiusto alla professionalità dei due cardiochirurghi illegittimamente esclusi dalla sala operatoria (Sentenza 15644/15)
FATTO: Con sentenza emessa in data 18 gennaio 2013 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2011, che aveva condannato M.F. alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili, lo ha assolto dal delitto di cui agli artt. 81 e 323 cod. pen. , perché il fatto non costituisce reato. All’esito del giudizio di primo grado l’imputato, nella sua qualità di direttore del dipartimento di cardiologia e malattie vascolari dell’Ospedale —–, era stato ritenuto responsabile del su indicato delitto per avere disposto la perdurante assegnazione dei cardiochirurghi A.G. e R.L., dipendenti della predetta Azienda ospedaliera, all’ambulatorio per protesi valvolari, nonostante fosse consapevole del fatto che la loro presenza in quell’ambulatorio non era necessaria, determinando in tal modo l’assoluta inattività dei due cardiochirurghi e procurando loro un ingiusto danno a far data dall’—–.3. Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile A.G..
DIRITTO: Il ricorso, dunque, non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale ha proceduto, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dal ricorrente, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, non solo in ragione dell’assenza di ogni riferimento all’ipotesi del concorso di persone nel reato ex art. 110 Cod. pen.. , che evidentemente non ha costituito oggetto della contestazione enucleata nel tema d’accusa (v. pag. 9 della sentenza impugnata), ma anche alla luce della chiara esplicitazione del percorso logico-argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale a confutare in punto di fatto le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado in merito alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale – erroneamente desunto dal rilevo della mera illegittimità della procedura di demansionamento – escludendo la certezza di un movente puramente ritorsivo e valorizzando, in particolare, gli aspetti ritenuti sintomatici della primaria finalità che l’imputato aveva invece inteso perseguire, e che ne aveva sostanzialmente orientato l’intera condotta, ossia quella di procedere ad una riorganizzazione volta a migliorare la qualità e l’efficienza del reparto di cardiochirurgia, pur accettando, quale conseguenza di tale preminente obiettivo, il verificarsi di un danno ingiusto alla professionalità dei due cardiochirurghi illegittimamente esclusi dalla sala operatoria (v. pagg. 10-14 della sentenza impugnata). La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico – argomentativa. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile