Determinazione del numero globale dei medici specialisti

Il provvedimento emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prevede all’art. 1 che per l’anno accademico 2016/2017, il fabbisogno dei medici specialisti  da formare è pari a 7.967 unità, secondo la ripartizione di  cui  alla Tabella 1. L’art. 2 dispone che per l’anno accademico 2016/2017,  il  numero  dei  contratti  di formazione specialistica a carico dello Stato  è  fissato  in  6.105 unità per il primo anno di corso, ed  è  determinato  per  ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella  allegata  Tabella  2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica  fra ciascuna scuola di specializzazione,  tenuto  conto  della  capacità ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle  strutture  sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, provvede  con  successivo decreto  il  Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università   e   della Ricerca, acquisito il parere del  Ministro  della  salute.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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