Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l’anno accademico 2014/2015. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30-9-2015 è stato pubblicato il decreto 20 maggio 2015. Il decreto prevede all’art. 1 che per il triennio accademico 2014/2017, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia é determinato in 8.073 unità per l’a.a. 2014/2015, in 7.909 unità per l’a.a. 2015/2016 ed in 7.967 unità per l’a.a.2016/2017. L’art. 2 dispone che per l’anno accademico 2014/2015, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato é fissato in 5.000 unità. Il comma 2 stabilisce che il numero dei contratti di formazione di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 1.000 unità così come indicato nell’allegata Tabella 4 subordinatamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2015. L’art. 3, comma 1, prevede che per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui all’articolo 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. L’art. 4 dispone che la specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola) é espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Il comma 2 stabilisce che per l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dall’ordinamento della scuola. L’art. 5 dispone che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all’estero, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico – scientifica tra Università italiane e straniere, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi
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