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Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l’anno accademico 2014/2015

Determinazione del numero globale di medici  specialisti da  formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l’anno accademico  2014/2015. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30-9-2015 è stato pubblicato il decreto 20 maggio 2015. Il decreto prevede all’art. 1 che per il triennio accademico 2014/2017, il fabbisogno  dei  medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia é determinato in 8.073 unità  per  l’a.a.  2014/2015,  in 7.909 unità per l’a.a. 2015/2016  ed  in  7.967  unità  per  l’a.a.2016/2017. L’art. 2 dispone che per l’anno accademico 2014/2015,  il  numero  dei  contratti  di formazione specialistica a carico dello Stato  é  fissato  in  5.000 unità. Il comma 2 stabilisce che  il numero dei contratti di formazione  di  cui  al  comma  1  è incrementato  di  ulteriori  1.000   unità   così   come   indicato nell’allegata Tabella 4  subordinatamente  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della legge per l’assestamento del bilancio  dello Stato  e  dei  bilanci  delle  Amministrazioni  autonome  per  l’anno finanziario 2015. L’art. 3, comma 1, prevede che  per far fronte  ad  esigenze  formative  specifiche  evidenziate dalle singole  regioni  e  province  autonome  in  cui  insistono  le strutture formative,  ove  sussistano  risorse  aggiuntive,  comunque acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui all’articolo  1,  possono  essere  previsti  ulteriori  contratti  di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. L’art. 4 dispone che  la specifica categoria destinataria della norma di cui al  comma 4 dell’art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola)  é  espressamente  individuata  nel  personale  medico  titolare   di rapporto a tempo indeterminato  con  strutture  pubbliche  e  private accreditate  del  Servizio  sanitario  nazionale  diverse  da  quelle inserite nella rete formativa della scuola. Il comma 2 stabilisce che  per l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le  prove  di ammissione previste dall’ordinamento della scuola.  L’art. 5 dispone che  i periodi di formazione  specialistica  che  i  medici possono   svolgere   all’estero,   nell’ambito   dei   rapporti    di collaborazione didattico – scientifica  tra  Università  italiane  e straniere,  ai  sensi  dell’articolo  40,  comma   6,   del   decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori  ai diciotto mesi

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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